Art. 2.

      1. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un'apposita commissione di studio,

 

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composta da esperti di particolare qualificazione professionale nel settore assicurativo e della protezione civile, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono determinati i compensi da corrispondere ai componenti della commissione di studio.
      2. Per il funzionamento della commissione di cui al comma 1 e per la corresponsione dei relativi compensi, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.
      3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 250.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.